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DL 172/21: cosa cambia per i sanitari



Col Decreto Legge 172/2021 del 26.11.2021 si è andati a modificare il decreto Legge n. 44 del 01.04.2021, che introduceva l'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.


In sostanza, ecco i cambiamenti:

  • l'obbligo comprende la terza dose a partire dal 15 dicembre 2021;

  • il controllo dell'osservanza dell'obbligo è totalmente in capo agli ordini professionali avvalendosi di piattaforma informatica DGC;

  • la sospensione dall'esercizio è immediata dopo i termini di comunicazione di cui al comma 3 Art.4 del DL 44 modificato: entro 5gg dalla verifica di inosservanza dell'obbligo l'interessato deve rispondere, eventualmente anche con la richiesta di prenotazione della vaccinazione da effettuarsi entro 20gg dall'invito ricevuto dall'Ordine, e da comunicare entro 3gg dall'avvenuto inoculo; il datore di lavoro, in caso di dipendenti, ne verifica l'osservanza, essendo direttamente informato dall'ordine professionale di appartenenza (qui non sappiamo le tempistiche e le modalità con cui l'ordine sarà a conoscenza del luogo di lavoro, resta il fatto che lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione di quanto disposto genera una sanzione che va dai 600 ai 1500€ - Art.4 ter comma 5).

  • il periodo di sospensione viene prorogato, passando dal termine del 31.12.2021 previsto precedentemente e collegato allo stato di emergenza, ai "non oltre 6 mesi a decorrere dal 15.12.2021" pertanto a tutto il 15.06.2022. Attenzione: per i sanitari e solo per i sanitari (non gli impiegatizi delle strutture sanitarie di cui all'Art. 4 ter) la sospensione è efficace fino al completamento del ciclo di vaccinazione primario (le due dosi) oppure fino alla dose di richiamo se manca solo quella; non basta quindi iniziare a vaccinarsi per rientrare ma è necessario effettuare, e comunicarlo, le due dosi del ciclo primario.

  • viene introdotta la novità per cui l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito per l'iscrizione all'albo; mentre prima l'iscrizione era cosa a sé e si veniva eventualmente sospesi successivamente, ora se non sei vaccinato non ti puoi iscrivere all'ordine professionale;

  • in caso di esonero o differimento i soggetti vanno ricollocati in mansioni che evitino "il rischio di diffusione" del Sars-CoV-2;

  • specifichiamo che al DL 44/2021 viene introdotto l'Art. 4 ter, dove tra gli obbligati al vaccino rientrano - per i sanitari - anche "studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4 , nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari" (il riferimento è all'art. 8 ter del DL 502/1992). Sono compresi anche tutti coloro che svolgono l'attività lavorativa, a qualsiasi titolo (dunque anche impiegatizio), nelle suddette strutture e per questi ultimi le attività di controllo sono demandate direttamente al datore di lavoro; il periodo di sospensione previsto è il medesimo, tranne per il fatto che per questi lavoratori, come per insegnanti ecc, potrebbe bastare l'avvio del ciclo vaccinale e non essere richiesto il completamento. Usiamo il condizionale perché il testo recita"fino all'avvio o successivo completamento"; in ogni caso stiamo parlando di cambiamenti di poco conto, vista la posta in gioco.

Il Decreto Legge n. 44/2021 modificato è reperibile al seguente link:





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