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DL 172/21: cosa cambia per insegnanti, forze dell'ordine ed armate, soccorso pubblico, penitenziari



Col Decreto Legge 172/2021 del 26.11.2021 viene introdotto l'obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 per insegnanti, forze dell'ordine ed armate, soccorso pubblico e penitenziari a partire dal 15 dicembre 2021 e con sospensione fino al 15 giugno 2022, con la terza dose inclusa nel ciclo previsto e sempre nei tempi e modi previsti dalle circolari, piani e dispacci vari. La dose di richiamo, ovvero la terza dose, dovrebbe essere effettuata entro la scadenza del Green Pass ("da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi"). Sono dunque inclusi:

  • il personale scolastico tutto del sistema nazionale di istruzione, scuole non paritarie nidi e materne non paritarie incluse, centri provinciali d'istruzione adulti (cpia), formazione professionale e formazione tecnica superiore. Non è incluso quindi il personale universitario. (nb: le scuole paritarie sono incluse, giacchè fanno parte del sistema nazionale d'istruzione, rif. legge 62 del 10 marzo 2000, art.1).

  • Personale del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale.

  • Personale alle dirette dipendenze del dipartimento penitenziario, giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari.


Cosa dice il testo, in soldoni?


I responsabili delle strutture e i dirigenti scolastici faranno da controllori, acquisendo le informazioni necessarie direttamente dalla piattaforma "dgc", essendo dunque autorizzati a conoscere e trattare i dati sanitari dei loro dipendenti. A tal proposito vogliamo ricordare che esiste un precedente parere del Garante della Privacy, che asserisce l'esatto contrario e verificheremo l'evolversi della situazione per fornire tutti gli strumenti possibili per tutelarvi sotto questo aspetto, ma siamo convinti che la questione non sia chiusa ed il silenzio del Garante abbia un peso politico non indifferente. Se verificano l'irregolarità dello stato vaccinale, procedono all'invio di un invito alla presentazione di documentazione. In caso di mancata osservanza e di mancata presentazione della documentazione richiesta entro 5 giorni dall'invito, si provvede alla sospensione senza conseguenze disciplinari e con conservazione del posto, per 6 mesi (fino al 15.06.2022) o fino "all'avvio o successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo". La documentazione potrà essere: la vaccinazione o l'esonero/differimento, oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine di "20 gg dalla ricezione dell'invito" (NB: dalla ricezione dell'invito, non dalla vostra risposta),


In caso di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo le sanzioni andranno da 600 a 1500€.


I docenti sospesi verranno sostituiti con contratti a tempo determinato che però, nel caso di rientro per cedimento del ricattato, si risolvono automaticamente e anche questo punto apre ad una nuova formula di contratto, con decadenza non prevedibile per il sostituto, non prevista dall'ordinamento.


NOTA: il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7045/2021 del 20 ottobre 2021, ha sancito la legittimità dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie; questo dovrebbe farci capire che le sentenze vanno fatte fare ad avvocati capaci e preparati, in modo da investire attenzione massima. Va detto che questa sentenza, come decine di altre sentenze perse nei vari Tar, sono l'humus che incontreremo sia nei tribunali che nella vita professionale.





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